Nella Chiesa norme canoniche e pastorale costituiscono un binomio inscindibile
Persona e diritto camminano tenendosi per mano
Enrico dal Covolo
In maniera coerente allo spirito del concilio Vaticano II, il Codice di diritto canonico, promulgato dal beato Papa Giovanni Paolo II nel 1983, ha evidenziato l’indole naturalmente giuridica di ogni esperienza umana e delle relazioni che si costituiscono nella comunità ecclesiale.
Nella Chiesa non c’è spazio per mentalità e procedure relativistiche, con la conseguenza inevitabile di una visione distorta del diritto e di un’interpretazione meramente soggettiva delle norme canoniche. In un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, la pastorale della Chiesa, guidata dal Papa e dai Vescovi, è la dimensione corretta per ricondurre la persona umana al diritto e alla giustizia.
Questo Commento, proprio per la sua duplice dimensione — giuridica e pastorale — richiama la nostra attenzione alla robusta connotazione antropologica del diritto canonico, che è diritto dell’uomo e per l’uomo. Sarebbe gravemente riduttivo, infatti, identificare il diritto della Chiesa con la sola attività giudiziaria.
D’altra parte, fra i due aspetti, quello giuridico e quello pastorale, non vi è contrapposizione, quanto piuttosto complementarità. Diritto e pastorale costituiscono un «binomio inscindibile» per il bene della Chiesa e per la salus animarum, così come il Papa Benedetto XVI ha affermato quasi un anno fa, nel suo più recente intervento al Tribunale della Rota Romana. Citando un’allocuzione di Giovanni Paolo II del 1990 (cfr. Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, n. 4: Acta Apostolicae Sedis, 82 [1990], p. 874), il Papa ha detto: «Non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico (...) La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa, pellegrina su questa terra. Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime».
Questa armonia tra pastoralità e giuridicità si rende più evidente nei confronti del matrimonio — ambito che investe una sezione considerevole della ricerca canonistica — ma interessa, più in generale, i vari aspetti del governo e della vita della comunità ecclesiale.
Di fatto, il Commento al Codice di diritto canonico del Chiappetta supera le divaricazioni tra diritto e pastorale, perché dimostra che la dimensione giuridica è insita nell’attività pastorale della Chiesa, ed è funzionale allo svolgimento della missione affidatale dal suo fondatore.
Della premessa redatta dai curatori di questa terza edizione del Commento (cfr. p. xi) è utile evidenziare tre punti, che esprimono in maniera compiuta la necessità di ampliare quest’opera, e di riconsegnarla ai lettori in una veste sostanzialmente rinnovata. Il primo punto è l’“aggiornamento”.
Vi si legge: «Da più parti sono giunte sollecitazioni a promuovere e realizzare un aggiornamento» dell’opera. Si tratta, in effetti, di un’opera di grande spessore, che costituisce, per studiosi e ricercatori, una preziosa risorsa, e parimenti uno stimolo nell’approfondimento costante della vita e missione della Chiesa. Allo stesso tempo, è un’opera che richiama i suoi destinatari a una presa di coscienza responsabile circa la retta comprensione della dottrina e l’univocità degli insegnamenti da trasmettere alla generazione dei giuristi in formazione.
Il secondo punto riguarda la “revisione formale e sostanziale”.
Leggiamo ancora nella premessa: «All’aggiornamento si è aggiunta un’opera di revisione formale e sostanziale». Il Commento è già visibilmente arricchito, sia nei suoi contenuti giuridico-pastorali, sia nei cenni storici, puntuali e sintetici. Inoltre, in conformità alle precedenti edizioni, continua a distinguersi per il suo carattere interdisciplinare, con puntuale riferimento ai documenti conciliari, al Magistero ecclesiale e ai recenti interventi della Conferenza episcopale italiana. Ulteriore apprezzamento merita infine l’indice analitico, complesso e ben articolato, che favorisce il lettore nella ricerca dei singoli contenuti e dei relativi collegamenti.
Il terzo elemento viene indicato con la nozione di “progresso”.
«Dal punto di vista sostanziale — recita infatti la premessa — si è tenuto conto del progresso della dottrina e della giurisprudenza». Il contributo offerto in vari modi dagli studiosi e dai cultori del diritto canonico assicura tale progresso, affinché l’azione pastorale della Chiesa riduca sempre di più le distanze tra la persona e il diritto, sino a permeare efficacemente l’intera esistenza dei fedeli.
(©L'Osservatore Romano 18 gennaio 2012)
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1 commento:
non sa l'Osservatore romano che ciascun vescovo ormai è un fai da te e ogni parroco è un fai da te?. Non cìè unicità di magistro. Cìè chi contrasta il papa per aver dato alla Chiesa la messa pre conciliare, chi contrasta la Chiesa perchè non apre alle coppie di fatto, chi contrasta un cardinale perchè veste troppo chic. Insomma tutti sono contro tutti, ma una cosa sola li accomuna tutti sono maestri e tutti sono dottori... la maggior parte di loro sono contro il papa. Siamo alla deriva...e l'osservatore romano non brilla per difesa al Santo padre
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