martedì 23 ottobre 2012

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIGNOR GABRIELE PAOLO

VATILEAKS, IL PROCESSO E LA CONDANNA DI PAOLO GABRIELE: LO SPECIALE DEL BLOG

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIGNOR GABRIELE PAOLO

IL TRIBUNALE 

Composto dai signori Magistrati

1) Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente estensore
2) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier, Giudice
3) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Venerando Marano, Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen. a carico di GABRIELE Paolo, (...) nato a Roma il 19 agosto 1966, cittadino vaticano, residente nello Stato della Città del Vaticano (...), difeso in giudizio dall’Avv. Cristiana Arru, elettivamente domiciliata nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale, imputato del reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c. p.;

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 13 agosto 2012 il Giudice Istruttore presso questo Tribunale, Prof. Avv. Piero Antonio Bonnet, dichiarata la parziale chiusura dell’istruttoria ai sensi dell’art. 265 seg. c.p.p., rinviava Gabriele Paolo a giudizio davanti al Tribunale per il reato di furto aggravato ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c.p.; dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato Sciarpelletti Claudio per il reato di violazione del segreto, ai sensi dell’art. 159 c.p., per carenza di prova e per il reato di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1° e 404, 1° c.p., per insufficienza di prove; rinviava il medesimo Sciarpelletti Claudio a giudizio davanti al Tribunale per il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p.. Chiedeva quindi la notifica della sentenza al Promotore di giustizia, agli imputati ed ai loro difensori ed al Corpo della Gendarmeria.
Con atto del 4 settembre 2012 il Promotore di Giustizia, vista la sentenza del Giudice Istruttore del 13 agosto 2012, chiedeva al Presidente di questo Tribunale di voler emettere decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti di Paolo Gabriele e di Claudio Sciarpelletti, per rispondere ciascuno dei reati ad essi ascritti nella sentenza istruttoria.
A seguito di tale richiesta il Presidente del Tribunale provvedeva con Decreto del 17 settembre 2012, nel quale ordinava la citazione di Gabriele Paolo e Sciarpelletti Claudio a comparire dinanzi al Tribunale, nell’aula delle udienze, il giorno 29 settembre 2012 alle ore 9,30, con l’avvertenza che non comparendo sarebbero stati giudicati in contumacia.
Nello stesso provvedimento era stabilita la composizione del collegio giudicante nelle persone dei magistrati Prof. Giuseppe Dalla Torre Presidente, Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier giudice, Prof. Avv. Venerando Marano giudice; si avvertivano i difensori che durante il termine per comparire avevano la facoltà di riscontrare, nel luogo dove si trovavano, le cose sequestrate, di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti e di estrarne copia; si fissava al giorno 26 settembre 2012, alle ore 12,30, il termine utile per proporre le prove a difesa; si ordinava la notifica del Decreto con la richiesta del Promotore di Giustizia agli imputati, e la comunicazione al Promotore di Giustizia, ai difensori e al Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, custode della documentazione per la quale il Giudice Istruttore aveva disposto il sequestro giudiziario con la citata sentenza del 13 agosto 2012.

2. In data 21 settembre 2012 il difensore di Sciarpelletti Claudio, Avv. Gianluca Benedetti, presentava al Presidente del Tribunale istanza con la quale chiedeva la divisione dei procedimenti e la separata trattazione di quello relativo al suo assistito; con Decreto il Presidente del Tribunale si riservava di provvedere in merito in udienza. Il medesimo Avv. Benedetti depositava in Cancelleria, in data 26 settembre 2012, una Memoria per l’udienza dibattimentale ex art. 358 c.p.p. La difesa dell’imputato Gabriele il 26 settembre 2012 depositava in Cancelleria la lista dei testimoni e le prove a difesa. In pari data la medesima difesa depositava un atto in cui, premesso che “la Relazione Peritale del Consulente di parte, Chiar.mo Prof. Cantelmi coincide nella sostanza con quella d’ufficio; […] pur fondata, è stata redatta sottintendendo quelle categorie giuridiche caratteristiche del processo canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio; tali categorie non coincidono con il concetto di imputabilità richiesta dal diritto penale. Esse sono, invece, atipiche ed, in quel contesto, perfette per individuare le fattispecie relative al can. 1095, 2-2 C.I.C.”, si dichiarava “1. l’inutilità ai fini dell’istruttoria della Perizia di parte; 2. che, ad oggi, l’unica perizia da tenere presente ai fini probatori sarà quella di ufficio richiesta su istanza del Promotore di Giustizia”.

3. Con Decreto del 26 settembre 2012 il Presidente del Tribunale, con riferimento alle richieste degli avv. Benedetti ed Arru, ammetteva i testi richiesti dalla difesa dei due imputati, ordinandone la citazione per l’udienza del 29 settembre; dichiarava non ammissibile la richiesta audizione quale testimone del Prof. Roberto Tatarelli, in quanto consulente tecnico d’ufficio, facendo riserva di sentirlo eventualmente in tale qualità; ammetteva il controesame dei testi; rilevava, quanto alla richiesta di esibizione del corpo del reato, che la documentazione di rilievo per la procedura era già acquisita al fascicolo di ufficio; riservava al Collegio la decisione circa la richiesta perizia dattiloscopica sulla “presunta pepita” e la richiesta di esibizione della planimetria dello studio dei Segretari particolari del Santo Padre, nonché l’acquisizione delle deposizioni rese da tutte le persone audite dalla Eminentissima Commissione Cardinalizia; non accoglieva, in quanto esorbitante dai poteri del Tribunale, la richiesta che detta Commissione Cardinalizia convocasse gli Em.mi Cardinali Ivan Dias e Georges Marie Martin Cottier. In data 27 settembre il Presidente del Tribunale autorizzava la Gendarmeria ad avvalersi dell’ausilio della Sig.ra Nadia Zappone, dipendente della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, per il controllo delle persone di sesso femminile autorizzate all’accesso nell’aula delle udienze nel corso del processo.

4. Il dibattimento aveva inizio il giorno 29 settembre 2012. Nel corso dell’udienza il Tribunale emanava Ordinanza motivata nella quale:
- con riferimento alla richiesta della difesa dello Sciarpelletti, disponeva la divisione dei giudizi, ordinando la prosecuzione nei soli confronti dell’imputato Gabriele ed il rinvio, a data da destinarsi, del giudizio sul medesimo imputato Sciarpelletti;
- con riferimento alle richieste della difesa del Gabriele, non ammetteva la perizia dattiloscopica sulla “presunta pepita”; non ammetteva l’esibizione della planimetria dello studio dei Segretari particolari del Santo Padre, respingeva la richiesta di acquisizione delle deposizioni rese dalle persone audite dalla Eminentissima Commissione Cardinalizia; rigettava le questioni preliminari di incompetenza; rilevava la infondatezza della nullità del Decreto di rinvio a giudizio; disponeva lo stralcio di documenti relativi a colloqui investigativi avvenuti senza la presenza dei difensori; rinviava all’esito delle risultanze dibattimentali la decisione circa la richiesta di escludere la natura di corpi di reato dell’assegno e della “presunta pepita”; rilevava la legittimità dell’installazione di telecamere all’esterno dell’ingresso della abitazione dell’imputato Gabriele; richiamava il disposto dell’art. 3 della Legge sulle fonti del diritto n. LXXI del 2008 a fondamento della legittimità dell’avvenuto esame del materiale informatico da parte della polizia giudiziaria; rinviava all’esito dibattimentale la decisione circa la richiesta espunzione dei documenti sequestrati nella casa di Castelgandolfo del Gabriele; accoglieva la richiesta della espunzione dal fascicolo di un articolo in lingua tedesca apparso sul quotidiano Die Welt; accoglieva la richiesta di stralcio dal fascicolo di ufficio della relazione del Comandante della Gendarmeria al Segretario particolare del Santo Padre Mons. Gänswein. Il dibattimento continuava poi nelle udienze del 2 ottobre, nel corso della quale veniva interrogato l’imputato Gabriele e si acquisivano le testimonianze di Pesce Giuseppe, Cernetti Cristina, Mons. Gänswein Georg, Gauzzi Broccoletti Gianluca, Alessandrini Costanzo; del 3 ottobre, nel corso della quale udienza venivano acquisite le testimonianze di De Santis Stefano, Carli Silvano, Bassetti Luca, Cintia Luca.
In apertura dell’udienza del 6 ottobre il Presidente del Tribunale dava lettura dell’Ordinanza emessa in Camera di Consiglio dal Collegio il 5 ottobre con la quale, sciogliendosi le precedenti riserve, si respingeva la richiesta di escludere dai corpi di reato l’assegno e la pepita presunta d’oro, mentre si accoglieva la richiesta di espunzione dei documenti sequestrati all’imputato nella sua abitazione di Castelgandolfo. Seguivano la requisitoria del Promotore di Giustizia, l’arringa dell’avvocato del Gabriele e, in assenza di repliche, le dichiarazioni di quest’ultimo. Nella sua requisitoria il Promotore di Giustizia chiedeva al Tribunale di dichiarare l’imputato responsabile del reato di furto aggravato e qualificato ex artt. 402, 403 n. 1 e 404 n. 1 c.p. e condannarlo alla pena di anni quattro (4) di reclusione, pena ridotta ad anni tre (3), in forza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 26 della legge n. L del 21 giugno 1969, nonché all’interdizione perp
etua dai pubblici uffici, ma limitata a quelli nei quali si esercitano i poteri dello Stato.
La difesa dell’imputato chiedeva in via principale la derubricazione del reato di furto in quello di appropriazione indebita e, in via subordinata, il minimo della pena considerando le esimenti prevalenti o quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti con ogni beneficio di legge.

5. La prima questione da affrontare riguarda l’accertamento della verità del fatto materiale addebitato all’imputato.
All’esito del dibattimento appaiono pienamente confermate le risultanze dell’Istruttoria, così come ricavabili dai verbali della stessa, dalla Requisitoria del Promotore di Giustizia del 4 agosto 2012 e dalla sentenza di rinvio a giudizio pronunciata dal Giudice Istruttore il 13 agosto seguente, circa la sottrazione di documenti appartenenti alla Santa Sede senza alcuna autorizzazione legittimante l’impossessamento.
In particolare, nel corso dell’interrogatorio avvenuto nell’udienza del 2 ottobre 2012 l’imputato, dopo aver confermato quanto dichiarato negli interrogatori avanti al Promotore di Giustizia ed al Giudice Istruttore, nel corso dei quali ebbe a confessare la commissione del fatto, ribadisce che “la raccolta dei documenti è iniziata più o meno quando è venuto in evidenza il caso di Mons. Viganò e i documenti sono stati raccolti nel tempo. Non sempre singolarmente ma anche in gruppi”. Aggiunge tuttavia: “Non escludo che questa raccolta contenga però documenti precedenti”. Precisa poi: “escludo di aver fatto altre raccolte di documenti oltre a quelli sequestrati”, “ne ho fatto due copie per poter dimostrare, qualora fosse stato necessario, quali erano i documenti da me posseduti”. Quanto alle modalità di fotocopiatura dei documenti sottratti, puntualizza che “la fotocopiatrice di cui mi sono servito si trova in un angolo della stanza dalla parte opposta rispetto alla mia postazione. Le fotocopie sono state effettuate in orario d’ufficio, a volte anche in presenza di altre persone. Non sono mai stato fuori orario a fotocopiare”.
Le dichiarazioni dell’imputato presentano qualche contraddizione, per esempio laddove afferma di aver fatto solo due copie (quella data al Nuzzi e quella data al confessore), quando invece di molti documenti si è trovata anche una terza copia, reperita nel corso della perquisizione dell’abitazione vaticana e sequestrata; o laddove afferma di avere effettuato le fotocopie durante l’orario di ufficio, mentre, sempre in dibattimento, dichiara: “preciso che non c’era un orario prestabilito”.
L’imputato invece non nega di aver fatto le fotocopie anche in momenti nei quali, non essendo presenti entrambi i Segretari, rimaneva solo in ufficio: difatti nelle ricordate dichiarazioni rese in dibattimento ha affermato che le fotocopie sono state effettuate “a volte anche in presenza di altre persone”.
La sostanza dei fatti per i quali il Gabriele è sottoposto a giudizio trova conferma nelle deposizioni dei testi ascoltati nel corso del dibattimento. A cominciare da quella di Mons. Georg Gänswein, Segretario particolare di Sua Santità Benedetto XVI, che confermando quanto già dichiarato avanti al Giudice Istruttore a domanda del Promotore di Giustizia risponde: “Ho rilevato nel libro di Nuzzi dei documenti che non erano circolati nei dicasteri della Santa Sede e sui quali avevo solo riferito verbalmente al Santo Padre. In particolare, si trattava di una lettera del giornalista Vespa, di una lettera del Direttore di una banca del nord e della stampa di una email inviatami dal padre Lombardi relativa al caso Orlandi. La scoperta nel libro di questi documenti, che non poteva conoscere nessun altro, mi ha insospettito”. Precisa poi, a domanda della difesa, “non mi sono mai accorto della sottrazione di documenti originali in precedenza e ho constatato l’originalità dei documenti tra quelli sequestrati per i timbri apposti e per la mia sigla o per la mens annotata sul documento”, aggiungendo che “Rispetto alla mole dei documenti sequestrati gli originali erano pochi”.
Sia dalle risultanze della fase istruttoria sia dalle deposizioni nella fase dibattimentale dei testi, tutti richiesti dalla difesa dell’imputato, si ricavano prove convergenti con quanto sopra. Cernetti Cristina, religiosa, appartenente alla Famiglia Pontificia, dopo aver confermato quanto già dichiarato in sede istruttoria, alla domanda circa la dichiarazione resa davanti al Giudice Istruttore a proposito della riunione del 21 maggio 2012 sulle “idee abbastanza precise” di chi avesse consegnato i documenti al Nuzzi risponde: “Sono giunta a questa deduzione avendo, per ragioni di ordine logico, escluso gli altri componenti la Famiglia Pontificia”. Il teste Alessandrini Costanzo dichiara di aver notato, nel corso della perquisizione nell’abitazione vaticana del Gabriele, “la presenza di alcuni documenti in originale”. Il teste De Santis Stefano, che prese parte alla perquisizione dell’abitazione, dichiara: “Nell’ambito dei moltissimi documenti conservati nella libreria in questione erano molti relativi al Santo Padre, ad organismi della Curia Romana, all’organizzazione della Chiesa; alcuni riservatissimi con la firma autografa del Santo Padre e con menzione che dovessero essere distrutti. Tra questi documenti vi erano diversi originali, da come ho potuto constatare da firme autografe. Un gruppo di documenti riguardavano, poi, cifrati della Segreteria di Stato”. Precisa inoltre che “Questi documenti non erano tutti insieme, ma sparsi e nascosti tra altro materiale”, aggiungendo che “
Tra i documenti sequestrati c’erano anche copie di documenti pubblicati nel libro del Nuzzi”. In conclusione, per quanto riguarda i documenti illecitamente sottratti, la confessione che si ricava dalle dichiarazioni rese dall’imputato sia in sede istruttoria che in sede dibattimentale trova conferma nelle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento, oltre che negli altri elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria.
Circa le altre cose mobili della cui sottrazione il Gabriele è imputato, vale a dire la pepita presunta d’oro, l’assegno di i 100.000 e l’edizione cinquecentina dell’Eneide, tradotta da Annibal Caro e stampata a Venezia nel 1581, si deve osservare preliminarmente che la contestazione in merito alla pepita ha riguardato solo l’oggetto nella sua “materialità” e non la sua natura, aurea o non aurea. Va pure osservato che nella testimonianza resa davanti al Giudice Istruttore il 18 luglio 2012 Mons. Gänswein ha affermato di non avere avuto conoscenza di nessuno dei tre oggetti, precisando poi che gli oggetti donati al Papa in occasione delle udienze pubbliche venivano affidati all’imputato affinché lui li portasse in ufficio, e non a casa. Trattasi di una procedura che lo stesso imputato ha confermato, sempre in istruttoria, durante l’interrogatorio del 21 luglio 2012, precisando che detti doni gli venivano consegnati per portarli in ufficio o nei magazzini, a seconda della loro natura. E tuttavia si deve affermare che dagli atti dibattimentali non si ricavano indicazioni univoche e convergenti.
Al riguardo occorre distinguere l’assegno e la pepita, dalla cinquecentina. Per quanto attiene ai primi due, davanti al Giudice Istruttore l’imputato si è giustificato dichiarando: “Nella degenerazione del mio disordine è potuto capitare anche questo”; detta dichiarazione, che appare plausibile in ragione della confusione in cui è stato rinvenuto il materiale sequestrato dopo la perquisizione nell’abitazione, è stata confermata in dibattimento, con la precisazione da parte dello stesso imputato che essa “non è un’ammissione di colpa”. A fronte di tale giustificazione, diretta ad escludere una volontà criminosa volta alla sottrazione di detti beni, non sono risultati nel dibattimento elementi di prova certi e convergenti in senso contrario. Anzi: rimangono non del tutto chiare le circostanze del loro rinvenimento; del resto, le testimonianze rese dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto alla perquisizione nell’abitazione del Gabriele ed al sequestro delle cose ivi rinvenute, appaiono al riguardo non univoche. Così il teste Gauzzi Broccoletti Gianluca afferma: “Ho visto la pepita e l’assegno in una scatola di scarpe nello studio del Gabriele”; il teste Alessandrini Costanzo dice: “La presunta pepita d’oro l’ho vista in una scatola di cartone che si trovava nello studio dell’imputato. Per quanto riguarda l’assegno, mi pare di averlo visto quando negli uffici abbiamo fatto lo spoglio del materiale”; il teste De Santis Stefano dichiara: “Non ho visto né la pepita né l’assegno. Dell’esistenza della
pepita ho avuto consapevolezza durante la perquisizione. Dell’assegno successivamente”. Per quanto riguarda poi la cinquecentina, alla contestazione del Giudice Istruttore l’imputato ha dichiarato: “ero l’incaricato di portare alcuni doni presso il magazzino e altri in Ufficio… Per quanto riguarda l’edizione dell’Eneide ricordo che avendo mio figlio cominciato lo studio di quel poema chiesi a Mons. Gänswein se potevo far vedere il libro al Professore di mio figlio. Lui mi disse di sì ed il libro rimase a casa per essere restituito”. Nella testimonianza resa davanti al Giudice Istruttore, Mons. Gänswein si limita a dire, con riferimento anche all’assegno ed alla pepita: “Non ne sapevo assolutamente nulla”, aggiungendo che “In effetti in occasione delle Udienze pubbliche dal Santo Padre, vengono presentati al Papa alcuni doni che io ordinariamente affidavo a Paolo Gabriele perché li portasse in ufficio”. Degli agenti di polizia giudiziaria solo Alessandrini Costanzo dichiara che “La copia dell’Eneide di Annibal Caro è stata rinvenuta in casa”.
Dunque, se le dichiarazioni dell’imputato e quelle del teste Alessandrini convergono sul fatto che il volume in questione si trovava nell’abitazione dell’imputato al momento della perquisizione, dagli atti processuali non risultano contraddette le ragioni giustificative addotte dal Gabriele e, comunque, manca ogni prova dell’animus avertendi da parte dello stesso. Viene così assorbita la richiesta della difesa in ordine alla esclusione della natura di corpi di reato dell’assegno e della pepita presunta d’oro. Per le medesime ragioni vengono altresì assorbite le eccezioni di nullità procedurali sollevate dalla medesima difesa in ordine: alle modalità con cui fu eseguita la perquisizione in casa del Gabriele, vale a dire senza guanti da parte degli agenti; alla restituzione dei corpi di reato costituiti dall’assegno, dalla pepita e dalla cinquecentina, senza autorizzazione del Giudice Istruttore e senza nomina del custode; alla mancata perizia dattiloscopica, che peraltro era stata richiesta in apertura del dibattimento dalla difesa, ma rigettata dal Collegio con Ordinanza del 29 settembre 2012, in ragione del fatto che nelle indagini preliminari e nella fase istruttoria l’oggetto è stato nelle mani di varie persone. 

6. Passando all’esame dell’elemento soggettivo, si deve ora affrontare il problema dell’imputabilità, ossia della possibilità di attribuire il fatto materiale criminoso all’imputato considerato penalmente capace. Al riguardo occorre richiamare il primo comma dell’art. 45 c.p., secondo cui “Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione”, nonché il primo comma dell’art. 46 c.p., per il quale “Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti”. Secondo la dottrina formatasi sul nostro codice penale, la imputabilità di cui al ricordato art. 45 c.p., detta imputabilità morale, “consiste nel simultaneo concorso dell’intelletto e della libera volontà dell’agente al momento della commissione o dell’omissione del fatto comandato o vietato dalla legge con sanzioni penali. Vi ha, in altre parole, imputabilità morale, quando l’agente, violando la legge sapeva quello che faceva e volle liberamente quello che fece” (cfr. Crivellari, Il codice penale per il Regno d’Italia, vol. III, Torino 1892, p. 282). Dunque l’imputabilità è la capacità di intendere e di volere che permette una consapevole capacità di scelta tra diverse azioni possibili. Trattasi di nozione che, come giustamente osservato nella sentenza di rinvio a giudizio, può senz’altro essere accostata a quella canonica ricavabile dal can. 1321 del vigente codice canonico per la Chiesa latina: fatto non irrilevante essendo, a norma dell’art. 1 n. 1 della legge 1 ottobre 2008 n. LXXI, il diritto canonico la prima fonte ed il criterio ermeneutico di riferimento per il diritto statuale vaticano. Giova poi richiamare la previsione dell’art. 47 c.p. (ma si veda anche il can. 1326, n. 6, del codice di diritto canonico latino), che stabilisce una diminuzione della pena “quando lo stato di mente indicato nell’articolo precedente era tale da scemare grandemente la imputabilità senza escluderla” (cfr. Crivellari, Il codice penale, III, op. cit., p. 425; Majno, Commento al codice penale italiano, vol. I, Verona, 1890, p. 109).
Le previsioni contenute nel codice penale, vanno poi verificate nella fattispecie concreta alla luce di adeguate azioni peritali.
Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che, con scrittura depositata in Cancelleria il 26 settembre 2012, la difesa dell’imputato dichiarava “l’inutilità ai fini dell’istruttoria della Perizia di parte”, aggiungendo “che, ad oggi, l’unica perizia da tenere presente a fini probatori sarà quella di ufficio richiesta su istanza del Promotore di Giustizia”. Partendo dunque dalla perizia di ufficio, alla luce delle ampie considerazioni riportate nella sentenza istruttoria, cui si rinvia, il perito Prof. Dott. Roberto Tatarelli giungeva tra l’altro alla seguente conclusione: “La condizione personologica riscontrata [nel periziando] non configura un disturbo di mente tale da abolire la coscienza e la libertà dei propri atti”. Si tratta di conclusioni che debbono ritenersi condivise dalla difesa dell’imputato, non essendo state contestate in sede dibattimentale. In questa sede si deve rilevare che le conclusioni del Perito d’ufficio, che pure ha constatato che “il pensiero [ dell’imputato] risulta contraddistinto da marcati elementi di tipo persecutorio”, e che “più volte fa riferimento a complotti e macchinazioni a favore e/o danno di personaggi di rilievo sia laici sia, più frequentemente, prelati”, escludono categoricamente la ricorrenza nell’imputato di quella grave diminuzione della coscienza delle proprie azioni che porterebbe alla diminuzione di colpevolezza di cui all’art. 47 c.p. Nella perizia di ufficio, tra l’altro, si ribadisce che nel Gabriele “Non si rilevano disturbi di significato clinico sia nell’area attentiva, sia in quella mnestica, sia nell’intelligenza. A tal proposito, però, nel corso dei colloqui, si nota una povertà delle capacità associative e di quelle dell’astrazione con un pensiero solo superficialmente complesso ma in verità piuttosto semplificato… In conclusione dall’esame psichico non si rivelano segni o sintomi che possano indicare una sindrome psichiatrica maggiore”. A questo punto si deve riconoscere che la ampia ed accurata ricostruzione della personalità dell’imputato, fatta nella sentenza di rinvio a giudizio dal Giudice Istruttore, in particolare per quanto attiene alla sua capacità di percepire l’antigiuridicità dell’azione commessa ed alla consapevole volontà di porla in essere, viene confermata dalle risultanze dibattimentali. Il Paolo Gabriele nell’udienza del 2 ottobre 2012 conferma quanto già dichiarato in istruttoria, quindi pure l’affermazione secondo cui “Anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da varie ragioni” (interrogatorio del 5. VI. 2012). Particolarmente interessanti risultano, in ordine alla ricostruzione della colpevolezza dell’imputato, le dichiarazioni fatte in istruttoria a proposito dei suoi rapporti col Nuzzi. Nel corso dell’interrogatorio del 6 giugno 2012, parlando del suo primo incontro con costui, dice: “Questo incontro, che è avvenuto a ottobre o forse a novembre 2011, è durato poco tempo anche perché, sapendo di rischiare, temevo di poter essere riconosciuto da qualcuno. Avendogli detto che non volevo avere contatti telefonici anche per timore dei controlli su di essi, il Nuzzi, mi ha invitato per un successivo incontro a casa sua”. Ed ancora, sempre in quel medesimo interrogatorio: “Ho avuto con il Nuzzi un’intervista avvenuta nell’appartamento che lui aveva a disposizione. In questa intervista vennero prese tutte le precauzioni necessarie affinché io non venissi riconosciuto. Anzi cercò di tranquillizzarmi e usò ulteriori camuffamenti per darmi una maggiore certezza al riguardo”. Ed ancora: “Naturalmente sapevo di correre dei pericoli, nel senso che c’era il rischio di essere scoperto. Soprattutto per le gravi conseguenze che questo comportamento importava. Naturalmente sapevo anche che non avrei potuto scappare o sottrarmi poiché questo sarebbe stato espressione di vigliaccheria”. I passi della dichiarazione, qui segnalati in corsivo, sono chiaramente indicatori della sussistenza, nell’imputato, della capacità di intendere l’illiceità del suo comportamento e della sicura volontà di porlo in essere. Ciò trova conferma nell’interrogatorio reso il 2 ottobre 2012 in dibattimento. In detta circostanza egli chiarisce che “La raccolta è iniziata per interesse personale per avere un quadro generale della situazione”, ed aggiunge che “La mia intenzione era quella di trovare una persona con la quale poter sfogare situazioni che mi creavano sconcerto”. Dunque l’agente aveva chiaro l’obbiettivo da raggiungere e lo volle. Nello stesso interrogatorio, poi, ha la premura di dichiarare: “Ne ho fatto due copie [dei documenti sottratti] per poter dimostrare, qualora fosse stato necessario, quali erano i documenti da me posseduti”, ribadendo quanto aveva più precisamente affermato nel corso dell’istruttoria, nell’interrogatorio del 6 giugno 2012: “La ragione per la quale ho consegnato questa documentazione a don Giovanni [Luzi, il padre spirituale] è stata quella di poter avere la prova di quanto avevo dato a Nuzzi”. Da questa intenzionale precostituzione di un elemento di prova, al di là delle sue effettive finalità, viene confermata la consapevolezza, peraltro esplicitamente affermata, della illiceità del comportamento posto in essere. Del resto, dalle risultanze del dibattimento emerge che il Gabriele aveva adottato delle misure per occultare i documenti sottratti e fotocopiati. Ha riferito, infatti, il teste De Santis Stefano, agente di polizia giudiziaria che aveva partecipato alla perquisizione della abitazione vaticana dell’imputato, che i documenti in questione “non erano tutti insieme, ma sparsi e nascosti tra altro materiale” (cfr. udienza dibattimentale del 3 ottobre 2012). In sede dibattimentale il Gabriele ha poi affermato: “quando mi sono reso conto del processo che avevo messo in atto e che ne avrei dovuto rendere conto alla giustizia, il primo passo fu quello di andarmi a confessare dal mio padre spirituale e, avendo già pronta la seconda copia, ho consegnato la copia dei documenti a Padre Giovanni”. Qui appare censurabile l’indicazione che, secondo le dichiarazioni fatte dal Gabriele in istruttoria (interrogatorio del 21 luglio 2012), egli avrebbe avuto dal suo padre spirituale di negare le proprie responsabilità in ordine alla fuga di documenti riservati e di ”attendere le circostanze e salvo che fosse stato il Santo Padre a chiedermelo di persona di non affermare ancora questa mia responsabilità”. Questa indicazione sarebbe stata all’origine del suo atteggiamento reticente nella famosa riunione della Famiglia Pontificia del 21 maggio 2012, nel corso della quale Mons. Gänswein avrebbe esplicitamente contestato all’imputato di essere il responsabile della fuga di documenti.

7. Nel passare ora alla qualificazione giuridica del fatto, si deve preliminarmente ricordare che nelle memorie difensive depositate nell’udienza dibattimentale dalla difesa si contesta la qualificazione della fattispecie come furto, poiché non ricorrerebbe l’estremo dello spossessamento della cosa mobile altrui senza il consenso di colui al quale essa appartiene (art. 402 c.p.); concetto più incisivamente espresso nell’arringa nella formulazione di un’ipotesi – semmai – di appropriazione indebita. Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che, a differenza di quanto previsto nel vigente codice penale italiano (art. 646), il nostro codice penale tipizza il requisito del previo affidamento o della consegna della cosa. Nell’art. 417 c.p., infatti, è specificatamente prevista la ricorrenza del reato di appropriazione indebita qualora ci si appropri di “una cosa altrui affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l’obbligo di restituirla o di farne un uso determinato”. Alla luce del dettato normativo, è del tutto evidente che non ricorre nel caso il reato di appropriazione indebita. Ed infatti il Segretario particolare del Santo Padre Mons. Gänswein, cioè colui al quale per ufficio è affidata la documentazione che è diretta al Pontefice o che da questo viene spedita, nell’udienza dibattimentale ha chiaramente affermato che “La documentazione che il Santo Padre ha visto, che è tenuta in evidenza per le udienze di tabella o per altre udienze, è dietro la mia scrivania. Normalmente viene custodita in cartelle, può però anche darsi che talora i documenti rimangano visibili”. Ed ha ulteriormente aggiunto: “Normalmente i documenti transitano sulla scrivania del Santo Padre che annota la mens, dopo di che tornano nella Segreteria particolare che li rinvia ai mittenti. I documenti che invece il Santo Padre trattiene per sé vengono inseriti in un archivio, che si trova in locali sotto l’ufficio della Segreteria particolare”; locali in cui “lavora suor Brigida”. Da ciò deriva che i documenti in arrivo all’ufficio del Santo Padre od in partenza da esso sono affidati o consegnati esclusivamente al Segretario particolare o all’archivista. Del resto lo stesso imputato, parlando della propria prestazione di lavoro, ha dichiarato in dibattimento che per l’Aiutante di Camera “Non c’è un mansionario preciso. Mi occupavo del servizio dei pasti del Santo Padre, lo accompagnavo nei viaggi, ero responsabile dei bagagli personali, segnalavo alla Segreteria di Stato i doni fatti durante le udienze”: dunque tra i compiti ordinari dell’Aiutante di Camera non vi è l’affidamento di documenti relativi all’ufficio del Papa. Vero è che l’imputato, nella stessa occasione, ha aggiunto: “svolgevo anche una certa attività di collaborazione con la Segreteria particolare del Santo Padre, per singole mansioni di volta in volta richieste”, ma si tratta di affermazione del tutto generica. Altro sarebbe stato se l’imputato avesse esplicitamente affermato di aver avuto il compito di custodire o recare documenti, cosa del resto incongruente se si considerano le mansioni proprie del servizio del Gabriele e la delicatezza della documentazione che transita nell’ufficio del Pontefice. Occorre dunque verificare se, nel caso, ricorrano gli estremi del furto per il quale, insieme ad aggravanti, è stato disposto il rinvio a giudizio. In base all’art. 402 c.p. perché ci sia furto è richiesto: a) la sottrazione della cosa mobile altrui dal luogo in cui si trova; b) l’impossessamento della stessa; c) che ciò avvenga senza il consenso di colui al quale essa appartiene; d) al fine di trarne profitto. Per quanto attiene al primo punto occorre preliminarmente osservare che, a differenza del vigente codice penale italiano che adotta un criterio personale, per il quale il furto avviene con la sottrazione della cosa “a chi la detiene”, il nostro codice adotta un criterio spaziale, nel senso che la fattispecie criminosa presuppone l’amotio della cosa dal luogo in cui si trova. Ciò significa, e la giurisprudenza italiana sul codice Zanardelli lo segnalava con chiarezza, che il momento consumativo del furto si ha già con la semplice rimozione della cosa dal luogo in cui è depositata, pur non allontanandosi il ladro dall’ambiente in cui si trova. Nella fattispecie in esame si è verificata propriamente una amotio di documenti: innanzitutto di quelli portati via dalla Segreteria particolare del Santo Padre, come dimostrato dagli originali ritrovati nell’abitazione del Gabriele; sia anche di quelli rimossi dalla loro collocazione per essere fotocopiati, pur senza che lo stesso si fosse allontanato dai locali della Segreteria particolare. Si deve poi osservare che nel caso in discussione si riscontra il richiesto requisito dell’alterità delle cose sottratte dall’imputato ed appartenenti alla Santa Sede, rispetto alla quale, agli atti, manca ogni autorizzazione legittimante la sottrazione. Quanto al requisito dell’impossessamento, ha ragione la difesa dell’imputato quando afferma che esso significa “acquisto di una signoria indipendente sulla cosa”, per cui “è necessario che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente”. Ma da questo non è possibile far discendere la conclusione che la stessa difesa avanza, e cioè che l’impossessamento è “Cosa mai successa nel nostro caso”. Occorre al riguardo osservare che, per quanto attiene ai documenti sottratti dal luogo in cui si trovavano, fotocopiati e poi ricollocati nel luogo, si può parlare di impossessamento. E ciò sotto un duplice profilo. In primo luogo perché le operazioni di fotocopiatura hanno necessariamente comportato una sottrazione ed una utilizzazione prolungatasi per un certo tempo, più o meno lungo, nel corso del quale il legittimo proprietario non ha avuto la disponibilità dei documenti in questione. Al riguardo potrebbe parlarsi di furto d’uso, vale a dire l’uso momentaneo di una cosa per trarne profitto, ma con immediata restituzione al proprietario. Si tratta di una fattispecie oggi contemplata in Italia dal codice penale detto Rocco, all’art. 626 n. 1, ma non presente nel codice in vigore nello Stato della Città del Vaticano. E tuttavia il furto d’uso è sempre stato ritenuto sussistente, durante la vigenza in Italia di questa codificazione, dalla dottrina dell’epoca (Manzini, Trattato del furto e delle sue varie specie, 2ª ed., IV, Il furto nel diritto penale vigente, Torino 1923, p. 319 ss.), non come fattispecie tipica, bensì come fattispecie rientrante in quella di furto semplice. Peraltro, come giustamente rilevato dal Promotore di Giustizia, nel caso in esame si è fuori della fattispecie del furto d’uso, quantomeno in rapporto a quei documenti che – come risulta dagli atti processuali (cfr. la deposizione del teste De Santis nell’udienza dibattimentale del 3 ottobre 2012) – erano destinati per volontà scritta del Santo Padre alla distruzione. Lo stesso può dirsi per i documenti originali sottratti. In secondo luogo, occorre notare che non può negarsi l’impossessamento nel caso di documento che venga copiato e poi restituito. Perché il documento cartaceo è nient’altro che il supporto materiale di un contenuto immateriale – quanto cioè è sotteso al documento stesso – che, per il solo fatto della fotocopiatura, viene sottratto alla disponibilità del legittimo proprietario, nella misura in cui egli ha diritto di utilizzarlo in esclusiva. Ma comunque l’impossessamento è certamente avvenuto per i documenti originali – pochi o molti che siano, a questo punto non rileva –, che risultano essere stati sottratti dal Gabriele e che sono stati rinvenuti nella sua abitazione vaticana o pubblicati nel libro del Nuzzi. Che la sottrazione e l’impossessamento dei documenti de quibus siano avvenuti senza il consenso di colui al quale i documenti stessi appartenevano, vale a dire il Santo Padre, è di palmare evidenza. Dall’istruttoria e dal dibattimento non risulta alcunché che possa far pensare il contrario e, del resto, il presente procedimento penale nasce proprio per un comportamento non autorizzato in alcun modo. Da ultimo, il fine di trarre profitto dall’impossessamento. A differenza di quanto previsto dall’art. 624 del codice penale vigente in Italia, che parla di “profitto per sé o per altri”, è vero che il nostro codice utilizza solo l’espressione “per trarne profitto”; ma giurisprudenza e dottrina hanno sempre inteso tale espressione come intenzione di procurare a sé stesso o ad altri un vantaggio economico o materiale o morale. Il dolo specifico, nel furto, è rappresentato dal fine di trarre profitto per sé o per altri, ma, ai fini della consumazione del reato, d’altra parte, non è di per sé necessario che il profitto sia di fatto conseguito, ma è sufficiente l’intenzionalità. Per cui, anche se il Gabriele ha dichiarato, sia in sede istruttoria sia in sede dibattimentale, di non aver avuto “danaro in cambio della dazione di documenti anche perché [ciò] era una condizione essenziale” (così, da ultimo, nell’ interrogatorio in udienza dibattimentale del 2 ottobre 2012) – a parte il fatto che di tale dichiarazione non risulta agli atti nessun riscontro né confermativo né contrario – , rimane pur sempre che egli ha usato ed abusato della cosa invito domino. Ma, a prescindere da ciò, si osserva che il Gabriele ha comunque tratto un profitto dalla sottrazione dei documenti: non economico forse, ma certamente intellettuale e morale. In sede istruttoria egli stesso ha ammesso nell’interrogatorio del 5 giugno 2012: “Anche se il possesso di tali documenti è cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da diverse ragioni quali i miei interessi personali”. Nell’interrogatorio del 21 luglio 2012 imputato aggiunge in proposito: “La ragione era quella di poter analizzare e capire il “sistema”, non avendo la possibilità di farlo in ufficio”. Nel medesimo interrogatorio lo stesso imputato ha avuto modo di specificare: “Anche se non sapevo dove si sarebbe potuto arrivare con questa mia iniziativa [quella della divulgazione dei documenti tramite Gianluigi Nuzzi], ebbi l’impulso di fare qualcosa che consentisse in qualche modo di uscir fuori dalla situazione che si viveva all’interno del Vaticano; dalla posizione dalla quale mi trovavo potevo osservare la duplice funzione Papale, quella di vertice della Chiesa e quella di vertice dello Stato”. Ed ha aggiunto “Con l’aiuto di altri come il Nuzzi pensavo di poter vedere le cose con più chiarezza”. In sede dibattimentale questi elementi finalistici, dai quali si desume il requisito del profitto, sono confermati. Nell’udienza del 2 ottobre 2012 l’imputato dichiara: “La raccolta è iniziata per interesse personale per avere un quadro generale della situazione”, ed aggiunge: “La mia intenzione era quella di trovare una persona con la quale poter sfogare situazioni che mi creavano sconcerto”; ma ha l’opportunità di precisare “Escludo anche che altre persone possano aver avuto vantaggio a prescindere da chi li ha pubblicati”: circostanza quest’ultima del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità. Dalle ragioni che hanno determinato le operazioni delittuose si deduce, quindi, la sussistenza di un profitto da parte dell’agente. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritiene il Collegio che ricorra nella fattispecie in esame il reato di furto.

8. Sulla questione dell’eventuale concorso nel reato, si deve osservare che l’art. 63 c.p. distingue il concorso vero e proprio di persone nel reato, dalla diversa fattispecie di colui che ha determinato altri a commettere il reato. Siamo nel caso tipico di una configurazione normativa della fattispecie concorsuale che, a differenza di quanto accade oggi in Italia, opta per il cosiddetto “modello differenziato”, dove cioè il legislatore tipizza le diverse forme di partecipazione, come ad esempio l’autore, il determinatore, l’istigatore, il complice. Nel caso in esame è senz’altro da escludere, dalle risultanze processuali, un concorso vero e proprio. Nell’udienza dibattimentale del 2 ottobre 2012 il Gabriele ha dichiarato: “Confermo quanto già detto durante la fase istruttoria. Non ho avuto altri complici nell’azione contestatami”. Le testimonianze escusse in istruttoria confermano queste dichiarazioni, né dalle indagini di polizia giudiziaria si ricavano indizi in contrario. Quanto poi all’eventuale sussistenza di un determinatore od istigatore al reato, nell’interrogatorio davanti al Giudice Istruttore del 6 giugno 2012 Paolo Gabriele, riferendosi evidentemente a ciò che lo ha indotto al comportamento delittuoso, afferma: “Sono stato suggestionato da circostanze ambientali”, aggiungendo che “in ambito personale ho avuto contatti con molte persone”. Queste espressioni nella loro formulazione letterale possono risultare ambigue, se si guarda al problema della eventuale sussistenza di persone che hanno determinato l’imputato al reato. Pertanto giustamente il Promotore di Giustizia, in sede di udienza dibattimentale, ha domandato al Gabriele che cosa intendesse col termine “suggestione”. La risposta, ferma e sicura, è stata la seguente: “preciso che per “suggestione”, come da verbale del 6 giugno 2012, non intendevo la forma di collaborazione delle persone ivi citate”. Onde fugare ogni dubbio interpretativo, poi, l’imputato ha tenuto a precisare che dinnanzi al Giudice Istruttore aveva solo fatto menzione di una serie di persone con cui era venuto in contatto. È comprensibile che il Gabriele avesse contatti con molte persone, per intuibili ragioni di ufficio; né si deve sottovalutare il fatto che, proprio per la sua prossimità al Santo Padre, fosse un interlocutore ricercato. Lo conferma lui stesso nell’interrogatorio del 2 ottobre 2012 in udienza dibattimentale: “Il tragitto a piedi dall’ufficio all’abitazione era di 3-4 minuti, ma a volte usavo l’automobile per urgenza, anche perché spesso capitava che persone conosciute mi intrattenessero”; ed aggiunge: “Per i miei sentimenti religiosi sono aperto ad ascoltare. Questo significa che ascoltavo chi mi voleva parlare, ma che ero anche disponibile a comprendere chi avesse bisogno di parlarmi”. Da quanto sopra risulta chiaramente che il termine “suggestione”, usato dall’imputato in sede istruttoria, non ha una valenza oggettiva, con riferimento cioè ad una forza esterna che l’ha indotto all’azione criminosa. Quel termine ha invece una valenza tutta soggettiva, nel senso che dalla molteplicità di persone che aveva l’occasione di incontrare o che determinavano l’incontro con lui veniva ad avere una serie di informazioni sugli ambienti di riferimento, che avrebbero alla fine condotto al convincimento soggettivo, ma erroneo, di dover fare qualcosa di dirompente a difesa del Santo Padre e della Chiesa. “Ero sicuro – ha dichiarato in istruttoria nell’interrogatorio del 5 giugno 2012 – che uno shock, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa sul giusto binario”; e la soggettività del convincimento è chiaramente confermata nella dichiarazione, resa in pari data, secondo cui “In qualche modo pensavo che nella Chiesa questo ruolo [dell’intelligence] fosse proprio dello Spirito Santo, di cui mi sentivo in certa maniera un infiltrato”. In sostanza usando il termine “suggestione” l’imputato intendeva fare riferimento all’influsso che l’ambiente avrebbe esercitato su di lui: ma da questo – come giustamente osservato dal Promotore di Giustizia nella sua requisitoria – non risultano prove della correità e della complicità. Del resto ulteriori indagini sono in corso circa la sussistenza di altre eventuali responsabilità nella fuga di documenti riservati. In conclusione al Collegio, conformemente alle risultanze istruttorie, rileva che non risultano prove della correità nella commissione dei fatti addebitati al Gabriele.

9. Rimane da analizzare la sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti. Per il Promotore di Giustizia le circostanze in cui l’imputato ha posto in essere la sua azione criminosa (furto semplice: art. 402 c.p.), richiamano sia la fattispecie del furto aggravato, vale a dire il furto di cose custodite in uffici, archivi o stabilimenti pubblici (art. 403 n. 1° c.p.), sia la fattispecie del furto qualificato, per aver commesso il fatto con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni di ufficio, di prestazione d’opera o di coabitazione (art. 404 n. 1° c.p.). La stessa pubblica accusa ritiene peraltro, richiamando la giurisprudenza formatasi sul nostro codice penale, che la previsione di cui all’art. 404 c.p. assorbe quella del 403 c.p., sicché le due aggravanti non vengono a sommarsi. Osserva d’altra parte che, data la mancanza di precedenti penali, possano essere concesse allo stesso imputato le attenuanti generiche. La difesa per parte sua ritiene che nel caso debba tenersi conto, ai fini di una diminuzione della pena, degli alti motivi morali in difesa della persona del Santo Padre e della fede, che sarebbero stati il movente dell’azione criminosa del Gabriele. Alla luce poi delle risultanze del perito d’ufficio la difesa, richiamando l’art. 367 terzo comma c.p.p., si duole del fatto che il Collegio non abbia ritenuto di dover richiamare il CTU in sede dibattimentale ed invoca la previsione di cui all’art. 47 c.p., che prevede una diminuzione di pena quando “lo stato di mente dell’imputato era tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla”. A fronte di siffatte, diverse richieste, il Collegio reputa innanzitutto di non doversi distaccare dalla risalente e già ricordata giurisprudenza formatasi sugli artt. 403 e 404 c.p., per cui considera la previsione contenuta in quest’ultimo articolo del codice penale assorbente rispetto a quella contenuta nell’articolo precedente e ritiene la sua ricorrenza nel caso in esame. Ciò significa, ai fini della determinazione della pena, che non si possono sommare le previsioni di cui agli artt. 403 e 404, ma che nel caso si deve stare solo a quella prevista per la fattispecie del furto qualificato. In effetti il Gabriele ha potuto compiere il delitto ascrittogli in ragione del suo rapporto di servizio per il Santo Padre, necessariamente fondato su un legame di fiducia che portava, tra l’altro, a lasciare od esporre alla sua fede i documenti di cui si è illegittimamente appropriato. Una fiducia riposta in lui da tutta la Famiglia Pontificia: come ha testimoniato nell’udienza dibattimentale Mons. Gänswein, Segretario particolare del Santo Padre e quindi persona in stretto contatto con l’imputato, “Avevo totalmente fiducia nel Gabriele e negli anni del suo servizio non avevo mai avuto dubbi sul suo operato”. Di tale fiducia il Gabriele ha fatto un uso illegittimo, deviato, diretto ad altri fini, rispetto a quelli che supportano ogni rapporto di prestazione d’opera – e che conseguentemente sono da esso presupposti – , e che nel caso specifico assumono una rilevanza del tutto peculiare. Difatti le mansioni dell’Aiutante di Camera, i cui contenuti sono stati precisati nell’udienza dibattimentale dall’imputato, comportano una particolare dimestichezza con la vita privata del Santo Padre e della Famiglia Pontificia, che implica un assoluto riserbo per quanto si viene a conoscere in via di tale familiarità. Il carattere riprovevole dell’azione posta in essere dall’imputato, dunque, è da cogliere proprio nel fatto che egli si è servito di questa singolarissima posizione per perpetrare la sua azione criminosa. Circa la doglianza della difesa, per non avere convocato il CTU in sede dibattimentale, il Collegio osserva preliminarmente che, proprio a norma del richiamato art. 367 secondo comma c.p.p., la facoltà di chiedere che siano citati i periti sentiti in istruttoria è attribuita esclusivamente al Pubblico Ministero ed alle parti; ed osserva altresì che dal tenore della disposizione si ricava che detta richiesta possa essere fatta solo qualora il parere dei periti sentiti nell’istruzione non sia stato unanime, presupposto che è ovviamente venuto a cadere giacché – come più sopra ricordato – con scrittura depositata in Cancelleria il 26 settembre 2012, la difesa dell’imputato dichiarava “l’inutilità ai fini dell’istruttoria della Perizia di parte”, aggiungendo “che, ad oggi, l’unica perizia da tenere presente a fini probatori sarà quella di ufficio richiesta su istanza del Promotore di Giustizia”. Nel merito del richiamo fatto dalla difesa all’art. 47 c.p., al fine di sostenere la ricorrenza di una diminuita capacità di intendere e di volere, il Collegio ritiene che nel caso non possa parlarsi assolutamente di un vizio parziale di mente. Mentre la difesa, facendo leva su alcune risultanze della CTU, tende a sostenere una visione del vizio parziale di mente come anomalia che interessa un solo settore della mente, è ben noto che vizio parziale è l’anomalia che investe tutta la mente ancorché in misura meno grave. Ciò contrasta del tutto con le risultanze peritali sopra ricordate che, pur avendo fatto luce su alcuni aspetti della psiche del periziato, hanno tuttavia escluso la loro gravità e pervasività dell’intera psiche, escludendo di conseguenza una loro incidenza sulla capacità di intendere e di volere dello stesso. Ma soprattutto si deve osservare che l’art. 47 c.p. prevede una diminuzione di pena non a fronte di un qualsiasi stato di mente dell’imputato tale da scemare alquanto la imputabilità, ma solo quando tale stato mentale diminuisca “grandemente” la imputabilità. E questa è una condizione del tutto esclusa dalla perizia di ufficio. Si tratta di una conclusione confermata dallo stesso comportamento processuale del Gabriele, segnato da autocontrollo e razionalità. Per quanto riguarda infine le attenuanti generiche richieste dal Promotore di Giustizia e l’attenuante invocata dalla difesa per avere agito l’imputato per alti motivi morali, il Collegio ritiene, alla luce dell’art. 26 della legge 21 giugno 1969 n. L, che esse prevalgano e giustifichino una diminuzione di pena l’assenza di precedenti penali, le risultanze dello stato di servizio lodevolmente svolto in epoca antecedente ai fatti contestati, nonché la sopravvenuta consapevolezza di aver tradito la fiducia del Santo Padre, come esplicitamente dichiarato ancora nell’udienza dibattimentale del 2 ottobre 2012. Circa la sussistenza degli asseriti alti motivi morali in difesa della persona del Santo Padre e della fede, il Collegio ritiene di dover osservare come l’azione posta in essere dal Gabriele sia in realtà lesiva nell’ordinamento vaticano della persona del Pontefice, dei diritti della Santa Sede, di tutta la Chiesa cattolica e dello Stato della Città del Vaticano; così come tale azione è stata oggettivamente lesiva di diritti ed interessi di persone fisiche ed istituzioni, da cui i documenti illegalmente sottratti pervenivano od a cui erano diretti. In particolare l’azione del Gabriele ha violato non solo il fondamentale diritto alla buona fama e alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, ma anche il segreto proprio degli atti di un soggetto sovrano. Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene tuttavia che possa essere almeno in parte considerata la richiesta della difesa dell’imputato, tenuto conto della semplicità cognitiva del Gabriele messa in luce sia dalla perizia del CTU Prof. Tatarelli sia dalle Considerazioni conclusive del suo assistente Prof. Roma. Nel senso che tale condizione personale avrebbe potuto determinare l’insorgere del convincimento soggettivo – seppure erroneo – di “giovare e non di danneggiare la Chiesa” (così nell’interrogatorio del 6 giugno 2012). In effetti dagli elementi ricavabili dall’istruttoria e dal dibattimento, mentre si rileva nell’imputato – come affermato nella perizia – una peculiare pericolosità, certamente circoscritta nel suo ambito, ma non per questo meno insidiosa, è viceversa da escludere una tendenza generale a delinquere.

10. In conclusione il Tribunale, tenuto conto della pena edittale prevista per il reato di furto qualificato di cui all’art. 404, primo comma n.1, c.p. e delle richieste del Promotore di Giustizia, ritiene equo condannare l’imputato alla pena di anni tre (3) di reclusione; viste le richieste del Promotore di Giustizia per la concessione delle attenuanti generiche, il Tribunale ritiene la sussistenza delle stesse ai sensi dell’art. 26 della legge vaticana 21 giugno 1969 n. L e riduce pertanto la pena ad anni uno (1) e mesi sei (6) di reclusione. Considerato l’art. 31 c.p., il Tribunale non accoglie la richiesta del Promotore di Giustizia di condanna all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma limitatamente a quelli nei quali si esercitano i poteri dello Stato, perché la pena della reclusione inflitta al Gabriele risulta inferiore ai limiti temporali indicati dal suddetto articolo.
Vista l’entità della condanna, il Tribunale non applica i benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
In ragione della accertata colpevolezza dell’imputato, lo condanna infine al rifacimento delle spese processuali.

P.Q.M. Il Tribunale

Visti gli artt. 402, 403 n.1 e 404 primo comma n. 1 c.p., d i c h i a r a

l’imputato Paolo Gabriele colpevole del delitto previsto dall’art. 404 primo comma n. 1 c.p., per avere egli operato, con abuso della fiducia derivante dalle relazioni di ufficio connesse alla sua prestazione d’opera, la sottrazione di cose che in ragione di tali relazioni erano lasciate od esposte alla fede dello stesso,
lo condanna pertanto alla pena di anni tre (3) di reclusione; visto l’art. 26 della legge 21 giugno 1969, n. L, considerate l’assenza di precedenti penali, le risultanze dello stato di servizio in epoca antecedente ai fatti contestati, il convincimento soggettivo – sia pure erroneo - indicato dall’imputato quale movente della sua condotta, nonché la dichiarazione circa la sopravvenuta consapevolezza di aver tradito la fiducia del Santo Padre, diminuisce la pena ad anni uno (1) e mesi sei (6) di reclusione; condanna il medesimo al rifacimento delle spese processuali.

Città del Vaticano, 6 ottobre 2012

Giuseppe Dalla Torre, Presidente estensore
Paolo Papanti-Pelletier, Giudice
Venerando Marano, Giudice
Raffaele Ottaviano, Cancelliere supplente

Depositata a norma dell’art. 433 c.p.p., oggi ventidue (22) ottobre duemiladodici (2012).

Bollettino Ufficiale Santa Sede

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