Che cosa devono fare le vittime? Denunciare, denunciare e denunciare senza aspettarsi che altri lo facciano per loro.
Ma che cosa si intende per obbligo di denuncia o per denuncia obbligatoria?
Ribadiamolo ancora una volta e leggiamo gli articoli del codice penale (italiano) che riguardano la materia. Dopo la lettura la spiegazione.
Art. 357.
Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 358.
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Art. 359.
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
Art. 361.
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
(Vedi anche artt. 362 e 363).
Art. 364.
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.
Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce
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Il codice penale e' chiarissimo ma spieghiamo.
Nell'ordinamento giuridico italiano il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o le persone esercenti un servizio di pubblica necessità SONO OBBLIGATE dalla legge a denunciare il fatto previsto dalla legge come REATO. Se non lo fanno rischiano una condanna.
Il CITTADINO ha l'obbligo di presentare denuncia SOLO quando viene a conoscenza di un reato contro la contro la personalità dello Stato (esempio: spionaggio politico e militare).
IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL CITTADINO NON HA OBBLIGO DI DENUNCIA.
E' chiaro o devo andare in giro con un foglio ed il tamburo?
I vescovi italiani sono cittadini come tutti gli altri e hanno obbligo di denuncia solo quando vengono a conoscenza di delitti contro la personalità dello Stato.
L'unico modo per sancire un obbligo giuridico di denuncia e' trasformare il vescovo, il superiore degli ordini religiosi e anche il singolo parroco in PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.
Nessuno, nemmeno il Papa, puo' obbligare i vescovi a denunciare i preti se l'omissione non costituisce reato. Un obbligo del genere creerebbe una disuguaglianza fra i cittadini contraria all'art. 3 della Costituzione. Non solo: sarebbe grave ingerenza.
O vogliamo invocare l'ingerenza solo quando fa comodo?
Si cambi la legge e si dica che il vescovo e' un pubblico ufficiale.
Questo accade in Francia ed ecco perche' li' i vescovi sono obbligati alla denuncia.
L'esempio del preside fatto da Politi di una scuola non ha senso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (quello che Politi chiama preside) E' UN PUBBLICO UFFICIALE.
Clicca qui per tutti i particolari.
Non si gioca con il diritto, in particolare non si scherza con il diritto penale!
Raffaella
6 commenti:
Già, è in atto il solito tentativo di depotenziare. Anche dall'interno della Chiesa è in atto un depotenziamento: quello del ruolo del Papa in questa faccenda. Forse per far brillare se stessi o forse per non imporre confronti con altri papi.
Alessia
Enno, cari miei prelati!
Dove eravate nel 2010? Noi qui e voi?
Non sara' concesso a nessuno di depotenziare il ruolo di Ratzinger.
R.
Ma si può sostenere che i presuli avrebbero almeno un obbligo MORALE di denunciare i preti pedofili? Io penso di sì.
Morale si', giuridico no!
Credo comunque che sia sempre meglio convincere le vittime a denunciare e poi appoggiarle con tutti i mezzi.
R.
Alessa centra il punto nel finale: "non imporre confronti con altri papi".
Lo diceva anche Raffy in un posto molto serio di qualche giorno fa (Riflessioni) che non era stata una buona mossa quella di lasciare solo B16 su questa cosa, e mentre si difendeva a spada tratta GP2.
Come sempre, i nodi vengono al pettine, anche per i quasi calvi: l'opportunismo non e' coerenza.
Per il "dove erano i prelati"... impegnati a far sparire tracce compromettenti, cfr. Rode' & LdC.
Moralmente si, giuridicamente e' loro vietato. Chiaro il punto? Non possono. E non portanno, in Italia, finche' non cambia la legge.
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