martedì 23 ottobre 2012

Vatileaks, dalla sentenza spuntano i nomi dei cardinali Cottier e Dias. Gabriele non ha avuto la sospensione della pena (Izzo)

VATICANO: DA SENTENZA SPUNTANO NOMI CARDINALI COTTIER E DIAS

Salvatore Izzo

(AGI) - CdV, 23 ott. 

Nella sentenza del processo a Paolo Gabriele, depositata ieri dai giudici e pubblicata oggi spuntano i nomi di due altri cardinali: l'indiano Ivan Dias, prefetto emerito della Congregazione della Dottrina della Fede, e lo svizzero Georges Marie Martin Cottier, teologo emerito della Casa Pontificia dei quali, si legge, la difesa del maggiordomo aveva chiesto fossero ascoltati dalla Commissione Cardinalizia di indagine presieduta dal cardinale Julian Herranz. 
Una richiesta, scrivono i giudici, esorbitante dai poteri del Tribunale.
I nomi dei due cardinali si aggiungono a quelli degli italiani Angelo Comastri, vicario del Papa per la Citta' del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro, e Paolo Sardi, gia' citati nel corso del dibattimento, in quanto Paolo Gabriele ha dichiarato di aver parlato con loro e aveva lasciato capire di esserne stato in qualche misura suggestionato. Circostanza che, per quanto lo riguarda, il cardinale Comastri ha definito "una menzogna".
Al Collegio giudicante, in ogni caso, "non risultano - si legge nella sentenza - prove della correita' nella commissione dei fatti addebitati al Gabriele".
Anche se, conferma il testo, "ulteriori indagini sono in corso circa la sussistenza di altre eventuali responsabilita' nella fuga di documenti riservati". 
Quanto poi all'eventuale sussistenza di un determinatore od istigatore al reato, nell'interrogatorio davanti al Giudice Istruttore del 6 giugno 2012 Paolo Gabriele, riferendosi evidentemente a cio' che lo ha indotto al comportamento delittuoso, aveva detto di essersi sentito "suggestionato da circostanze ambientali", aggiungendo che "in ambito personale" egli aveva avuto "contatti con molte persone". 
Da parte sua, il promotore di Giustizia, in sede di udienza dibattimentale, ha domandato al Gabriele che cosa intendesse col termine "suggestione". La risposta, che la sentenza definisce "ferma e sicura", e' stata la seguente: "preciso che per "suggestione", come da verbale del 6 giugno 2012, non intendevo la forma di collaborazione delle persone ivi citate". In merito, poi, "onde fugare ogni dubbio interpretativo, l'imputato ha tenuto a precisare che dinnanzi al Giudice Istruttore aveva solo fatto menzione di una serie di persone con cui era venuto in contatto".
Secondo i magistrati, d'altra parte, "e' comprensibile che Gabriele avesse contatti con molte persone, per intuibili ragioni di ufficio; ne' si deve sottovalutare il fatto che, proprio per la sua prossimita' al Santo Padre, fosse un interlocutore ricercato", come del resto spiego' lo stesso imputato affermando in aula che se "il tragitto a piedi dall'ufficio all'abitazione era di 3-4 minuti, ma a volte usavo l'automobile per urgenza, anche perche' spesso capitava che persone conosciute mi intrattenessero". 
Gabriele aveva anche affermato in proposito: "per i miei sentimenti religiosi sono aperto ad ascoltare. 
Questo significa che ascoltavo chi mi voleva parlare, ma che ero anche disponibile a comprendere chi avesse bisogno di parlarmi". 
Per il Collegio, da tutto questo "risulta chiaramente che il termine 'suggestione', usato dall'imputato in sede istruttoria, non ha una valenza oggettiva, con riferimento cioe' ad una forza esterna che l'ha indotto all'azione criminosa". Quel termine "ha invece una valenza tutta soggettiva, nel senso che dalla molteplicita' di persone che aveva l'occasione di incontrare o che determinavano l'incontro con lui veniva ad avere una serie di informazioni sugli ambienti di riferimento, che avrebbero alla fine condotto al convincimento soggettivo, ma erroneo, di dover fare qualcosa di dirompente a difesa del Santo Padre e della Chiesa". 

© Copyright (AGI)

VATICANO: PAOLO GABRIELE NON EBBE SOSPENSIONE PENA


Salvatore Izzo


(AGI) - CdV, 23 ott. 

L'ex maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, non ha avuto la sospensione della pena: poiche' la condanna e' stata di tre anni (anche se con pena diminuita a un anno e mezzo) il Tribunale della Citta' del Vaticano non ha applicato i benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. 
Lo si apprende dalla sentenza pubblicata oggi. In ragione della "accertata colpevolezza" dell'imputato, i giudici lo hanno condannato anche "al rifacimento delle spese processuali".
 La sentenza pubblicata oggi si dilunga molto sulle attenuanti concesse a Paolo Gabriele per dimezzare la pena: "il Collegio - si legge - ritiene che possa essere almeno in parte considerata la richiesta della difesa dell'imputato, tenuto conto della semplicita' cognitiva del Gabriele messa in luce sia dalla perizia del consulenet tecnico di ufficio, professor Tatarelli sia dalle considerazioni conclusive del suo assistente professor Roma (che somministro' i test all'imputato, ndr)". 
Secondo i giudici, infatti, "tale condizione personale avrebbe potuto determinare l'insorgere del convincimento soggettivo, seppure erroneo, di 'giovare e non di danneggiare la Chiesa' (cosi' nell'interrogatorio del 6 giugno 2012)". "In effetti - si legge ancora nella sentenza - dagli elementi ricavabili dall'istruttoria e dal dibattimento, mentre si rileva nell'imputato, come affermato nella perizia, una peculiare pericolosita', certamente circoscritta nel suo ambito, ma non per questo meno insidiosa". Ma "e' viceversa da escludere una tendenza generale a delinquere", argomentano i giudici". A proposito della perizia di parte del professor Cantelmi, che aveva diagnosticato la non imputabilita' di Paolo Gabriele, i giudici motivano l'accogliemanto della richiesta della difesa (che forse voleva tutelare l'imputato non avallando l'ipotesi dell'infermita' mentale) di non tenerne conto ai fini del processo: e' stata espunta perche' - afferma la sentenza - era redatta sulla base di valutazioni relative ai processi di nullita' matrimoniale ma non utilizzabili in un procedimento penale.  

© Copyright (AGI)

Nessun commento: