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3 commenti:
Queste sono sciocchezze. Il segreto del confessionale vale anche per gli interrogatori giudiziari. Se padre "B" ha potuto raccontare agli interroganti come e qualmente aveva ricevuto i documenti trafugati, e tutte le circostanze inerenti, vuol dire che queste informazioni non erano parte del segreto del confessionale. Quindi le avrebbe potute, e dovute, raccontare prima.
Inoltre, non mi risulta che si possa dare l'assoluzione a chi non si pente e non si impegna a rimediare per quanto e' possibile a cio' che ha fatto. Al ladro che ha la possibilita' di restituire il maltolto il confessore deve imporre di restituirlo, se no niente assoluzione. Se padre "B" ha avallato e giustificato il comportamento di Paoletto con confessioni a manica larga, e' divenuto suo complice.
Gentile anonimo, grazie per il Suo giudizio. Io credo che il direttore spirituale abbia testimoniato perché Gabriele lo ha citato e ha raccontato quanto era accaduto: in questo caso per lui non c'erano più vincoli.
Nulla sappiamo, invece, di ciò che il confessore ha consigliato al maggiordomo (se non quell'indicazione di riconoscere le proprie responsabilità solo davanti al Papa). Dunque tutte le ipotesi restano aperte.
Il mio giudizio potrebbe essere del tutto sbagliato, Sig. Tornielli. Mi piacerebbe che un esperto di diritto canonico o di teologia sacramentale ci desse un parere autorevole su come un confessore deve comportarsi in questi casi.
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