PEDOFILIA: CEI, DIRITTO ALLA DIFESA E ALLA RIABILITAZIONE
Salvatore Izzo
(AGI) - CdV, 22 mag.
"A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l'opportunita' di rispondere alle medesime". Lo stabiliscono le Linee guida varate dalla cei per affrontare adeguatamente il grave fenomeno degli abusi sessuali compiuti da ecclesiastici. "In ogni momento delle procedure - si legge - sara' assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonche' la possibilita' di esercitare il fondamentale diritto alla difesa".
E se alla fine, se "il chierico sara' prosciolto da ogni addebito si fara' di tutto per riabilitare la sua buona fama". Anche "il chierico riconosciuto colpevole - afferma il testo approvato dall'Assembele Cei - potra' attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilita' a condotte riparative". Ma, ha chiarito in proposito il segretario della Cei, monsignor Mariano Crociata, "il reinserimento non e' mai ritorno alla pastorale ordinaria: un prete che ha avuto questi problemi non torna ad avere la possibilita' di contatti con i minori, assolutamente no".
Quanto alle misure cautelative, "durante l'indagine previa il vescovo dovra' adottare, ove lo ritenga necessario affinche' si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria". "A tal fine - sottolineano le Linee guida - il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico". Ovviamente, "gli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati cesseranno per decreto ove non piu' necessari e cesseranno automaticamente con la fine del processo penale".
"I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia; in ogni caso, l'adozione dei provvedimenti non potra' essere subordinata al consenso del chierico", raccomanda il documento della Cei. E, si legge ancora, "specie ove l'addebito delle condotte in oggetto non risulti ormai notorio, dovra' essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico". Dei provvedimenti assunti, in particolare, "non sara' necessario rendere pubblici i motivi, salvo che ne sussistano valide ragioni". Quanto ai processi canonici, le Linee guida ricordano la competenza esclusiva della Congregazione della Dottrina della Fede, alla quale il vescovo e' tenuto a riferire l'esito delle indagini e il giudizo dato in primo grado. "Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente - elenca il documento - di due tipi: misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori; pene ecclesiastiche, fra cui la piu' grave e' la dimissione dallo stato clericale". Esse "non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale" e il Vescovo dovra' comunque rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede" che "ha anche la facolta' di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi piu' gravi per la dimissione ex officio". Sempre, infine, "delle attivita' svolte dovra' essere conservata una completa documentazione, ai sensi del Diritto Canonico".
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CASO ORLANDI: CEI, AUSPICHIAMO CHE EMERGA TUTTA LA VERITA'
Salvatore Izzo
(AGI) - CdV, 22 mag. - "La Magistratura operi con serenita' e faccia venire fuori tutta la verita'" sul caso di Emanuela Orlandi. Lo auspica il segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata. "La Santa Sede e il Vicariato hanno dato la loro massima disponibilita'", ha ricordato il presule.
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