martedì 3 gennaio 2012

Traduzione italiana del decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede con cui viene eretto l’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro

COSTITUZIONE APOSTOLICA "ANGLICANORUM COETIBUS" CIRCA GLI ORDINARIATI PERSONALI PER ANGLICANI CHE ENTRANO NELLA CHIESA CATTOLICA: LO SPECIALE DEL BLOG

Il decreto di erezione dell’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro

Pubblichiamo in una nostra traduzione italiana il decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede con cui viene eretto l’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro.

La legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime. Così, nel corso della storia, la Chiesa ha sempre trovato gli strumenti pastorali e giuridici per prendersi cura del bene dei fedeli.
Con la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, promulgata il 4 novembre 2009, il Santo Padre, Papa Benedetto XVI, ha deliberato l’istituzione di Ordinariati Personali attraverso i quali fedeli anglicani possono entrare, anche corporativamente, in piena comunione con la Chiesa cattolica (1).
Nella stessa data, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato le Norme Complementari in relazione a tali Ordinariati (2).
In conformità con quanto è stabilito nell’Art. 1 § 1 e § 2 della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, avendo ricevuto richieste da un numero considerevole di fedeli anglicani, ed essendosi consultata con la Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti d’America, la Congregazione per la Dottrina della Fede

ERIGE

l’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro nel territorio della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America.

1. L’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro ipso iure possiede personalità giuridica ed è giuridicamente equivalente a una Diocesi (3). Include quei fedeli, di ogni categoria e condizione di vita, che, essendo originariamente appartenuti alla Comunione Anglicana, sono ora in piena comunione con la Chiesa cattolica, o che hanno ricevuto i Sacramenti di iniziazione nella giurisdizione dell’Ordinariato stesso (4), o che sono stati accolti in essa perché membri di una famiglia appartenente all’Ordinariato (5).
I fedeli dell’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro sono affidati alla sollecitudine pastorale dell’Ordinario Personale, che, una volta nominato dal Romano Pontefice (6), possiede tutte le facoltà, ed è tenuto a tutti gli obblighi, specificati nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus e nelle Norme Complementari (7) nonché in quelle materie determinate successivamente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, su richiesta sia dell’Ordinario, avendo udito il Consiglio di Governo dell’Ordinariato, sia della Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d’America.
I fedeli anglicani che desiderano essere ricevuti nella piena comunione con la Chiesa cattolica attraverso l’Ordinariato devono manifestare questo desiderio per iscritto (8).
Per questi fedeli deve esserci un programma di formazione catechetica, di durata adeguata, e con contenuti stabiliti dall’Ordinario, in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede, cosicché i fedeli siano in grado di aderire pienamente al contenuto dottrinale del Catechismo della Chiesa cattolica (9), e quindi, fare la professione di fede.
Per i candidati all’ordinazione, che in precedenza erano ministri nella Comunione Anglicana, deve esserci un programma specifico di formazione teologica, nonché di preparazione spirituale e pastorale, prima dell’ordinazione nella Chiesa cattolica, secondo quanto sarà stabilito dall’Ordinario in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e in consultazione con la Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d’America.
Affinché un chierico non incardinato nell’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro possa amministrare un matrimonio fra fedeli appartenenti all’Ordinariato, deve ricevere la facoltà dall’Ordinario o dal Pastore della parrocchia personale alla quale appartengono i fedeli (10).
L’Ordinario è membro di diritto della Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d’America con voto deliberativo nei casi in cui è richiesto dalla legge (11).
Un chierico, proveniente in origine dalla Comunione Anglicana, che sia già stato ordinato nella Chiesa cattolica e incardinato in una Diocesi, può essere incardinato nell’Ordinariato secondo la norma del canone 267 cic.
Fino a quando l’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro non avrà istituito il proprio Tribunale, le cause giudiziarie dei suoi fedeli dovranno essere deferite al Tribunale della Diocesi in cui una delle parti ha domicilio, tenendo in considerazione, in ogni caso, i titoli differenti di competenza stabiliti nei canoni 1408-1414 e 1673 cic (12).
I fedeli dell’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro che sono, temporaneamente o permanentemente, al di fuori del territorio della Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d’America, pur rimanendo membri dell’Ordinariato, sono vincolati al diritto universale e a quelle leggi particolari del territorio in cui si trovano (13).

2. Se un membro dei fedeli si trasferisce in maniera permanente in un territorio in cui è stato eretto un altro Ordinariato Personale, può, su sua richiesta, essere ricevuto in esso. Il nuovo Ordinario è tenuto a informare l’originario Ordinariato Personale della ricezione. Se un fedele desidera lasciare l’Ordinariato, deve rendere nota questa decisione al proprio Ordinario. Egli diviene automaticamente un membro della Diocesi in cui risiede. In questo caso, l’Ordinario garantirà che il Vescovo Diocesano sia informato.

3. L’Ordinario, tenendo a mente la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e il Programma di Formazione sacerdotale della Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d’America, deve elaborare un Programma di Formazione sacerdotale per i seminaristi dell’Ordinariato, che deve essere approvato dalla Sede Apostolica (14).
L’Ordinario garantirà che gli Statuti del Consiglio di Governo e del Consiglio Pastorale che sono soggetti alla sua approvazione, vengano redatti (15).
La sede della chiesa principale dell’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro sarà la chiesa di Nostra Signora di Walsingham, a Houston, in Texas. La sede dell’Ordinariato, in cui sarà tenuto il registro a cui si fa riferimento nell’Art. 5 § 1 delle Norme Complementari, verrà determinata dall’Ordinario, in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e in consultazione con la Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d’America.

4. Patrona dell’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro è la Beata Vergine Maria con il titolo di Nostra Signora di Walsingham.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Roma, dagli Uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede, 1 gennaio 2012, Solennità di Maria, Madre di Dio.

Cardinale William Levada
Prefetto

Arcivescovo Luis F. Ladaria, s.i.
Segretario

1) Cfr. aas 101 (2009), 985-990.
2) Cfr. «L’Osservatore Romano» (9-10 novembre 2009), p. 7. Edizione settimanale in lingua inglese (11 novembre 2009), p. 4.
3) Cfr. can. 372 § 2 cic; Costituzione Anglicanorum coetibus, Art. I § 4.
4) Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. I § 4.
5) Cfr. Norme Complementari, Art. 5 § 1.
6) Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. IV; Norme Complementari, Art. 4 § 1.
7) Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. VI § 4; Norme Complementari, Art. 5 § 2; Art. 9.
8) Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. IX.
9) Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. I § 5.
10) Cfr. cann. 1110-1111 cic.
11) Cfr. Norme Complementari, Art. 2 § 2.
12) Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. XII.
13) Cfr. can. 13 § 3 cic.
14) Cfr. Norme Complementari, Art. 10 § 3; vedi anche Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. VI § 2.
15) Cfr. Norme Complementari Art. 12 § 1; Art. 13 § 2.

(©L'Osservatore Romano 4 gennaio 2012)

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